criminalità ambientale

Direttiva relativa alla criminalità ambientale

Il Consiglio Europeo ha deliberato il proprio mandato per i negoziati con il Parlamento Europeo sulla direttiva relativa alla criminalità ambientale; dopo la proposta iniziale, ci sono voluti otto giorni di riunioni del Gruppo “Cooperazione giudiziaria in materia penale” per stendere il documento finale che delinea l’orientamento generale del Consiglio.

La proposta è stata presentata partendo dal presupposto che la direttiva relativa alla tutela penale dell’ambiente del 2008 non ha portato agli risultati attesi; in effetti il numero di casi di reati ambientali indagati e condannati, negli ultimi 10 anni, non è aumentato come previsto e le sanzioni non erano abbastanza alte per poter creare un effetto dissuasivo.

Il mandato negoziale definisce i reati ambientali in modo più preciso, aggiungendo nuove categorie ed introducendo diverse nuove disposizioni, tra cui:

  • livelli minimi massimi di sanzione per le persone fisiche e giuridiche;
  • formazione specifica per rafforzare la catena delle forze dell’ordine;
  • un’adeguata allocazione delle risorse e sugli strumenti investigativi transfrontalieri;
  • sostegno delle persone che denunciano e che sono colpite dai reati ambientali;
  • raccolta di dati statistici sui procedimenti per reati ambientali per il monitoraggio e la valutazione delle misure adottate.

Il dettaglio delle misure

Sono 29 gli articoli del testo fra cui:

  • articolo 5 – Sanzioni per le persone fisiche:
    • una pena massima di almeno dieci anni di reclusione per i reati che provocano il decesso di persone se dolosi;
    • una pena massima di almeno cinque anni di reclusione per i reati che provocano il decesso di persone se commessi per grave negligenza;
    • una pena massima di almeno cinque anni o almeno tre anni di reclusione per i reati dolosi senza decessi;
  • articolo 6 – Responsabilità delle persone giuridiche che sono ritenute responsabili dei reati commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che ricopra una posizione dirigenziale all’interno della stessa;
  • articolo 7 – Sanzioni per le persone giuridiche:
    • per i reati più gravi, una sanzione pecuniaria pari ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale della persona giuridica o, in alternativa, a 40 milioni di Euro;
    • per tutti gli altri reati, una sanzione pecuniaria massima pari ad almeno il 3% del fatturato mondiale totale della persona giuridica o, in alternativa, a 24 milioni di Euro;
  • articolo 8 – Aggravanti quali:
    • distruzione o danno sostanziale irreversibile o duraturo a un ecosistema;
    • utilizzo di documenti falsi o contraffatti da parte dell’autore del reato;
    • il reato è commesso da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni;
  • articolo 9 – Attenuanti quali:
    • l’autore del reato riporta la natura alla sua condizione precedente;
    • l’autore del reato collabora con le autorità amministrative o giudiziarie fornendo informazioni che esse non avrebbero altrimenti potuto ottenere;
  • articolo 18 – Formazione specialistica ad intervalli regolare per giudici, pubblici ministeri, polizia, personale giudiziario e personale delle autorità competenti.

Le condotte illecite

Sono identificate 18 tipologie di condotte “illecite” a confermare che la direzione presa dal Consiglio Europeo è chiara ed inequivocabile: i reati contro l’ambiente sono prioritari.
Diversi i comportamenti identificati a partire dalla gestione e dallo smaltimento dei rifiuti continuando con la salvaguardia di specie di fauna o flora selvatiche o il divieto di utilizzare legname raccolto illegalmente (per contrastare le deforestazioni).

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui